Incentivi fiscali per la sostituzione di porte e finestre

Incentivi fiscali

Se stavate pensando di sostituire i vostri vecchi infissi sappiate che questo è certamente il momento migliore per farlo ed è bene vi affrettiate perché, di certo almeno per quest’ ”anno fiscale” (ovvero per i lavori che si concludono entro il 30 giugno 2013), è ancora possibile beneficiare degli incentivi economici varati dal governo e riguardanti l’efficienza energetica, che per tutti gli interventi che incrementino in un certa misura il risparmio energetico riqualificando il patrimonio edilizio esistente consentono una detrazione del 55% di tutte le spese sostenute per effettuarli. Di certezze per quanto riguarda il futuro non ve ne sono; in un primo tempo si era parlato di una sospensione di tale forma di incentivo, proprio a partire da giugno del prossimo anno, ora pare che i lavori questo tipo continueranno a beneficiare di un recupero fiscale, ma in misura inferiore, ovvero pari al 36% delle spese sostenute, venendo così equiparati agli incentivi riguardanti le ristrutturazioni edilizie in generale. Tra i vari lavori che possono ancora contare di un’agevolazioni del 55% troviamoappunto la sostituzione di serramenti ed infissi; ma attenzione vengono considerati tali solo le finestre, le portefinestre, le vetrine, le porte ed in ogni caso tutte le aperture, opache o trasparenti che siano, ma che comunque facciano in qualche modo parte del nostro involucro edilizio e dunque confinino con un ambiente esterno o non riscaldato, mentre restano escluse tutte le porte interne e gli elementi divisori che separano i vari locali, per le quali eventualmente sarà possibile, qualora ve ne siano i presupposti, beneficiare degli incentivi fiscali riguardanti le ristrutturazioni edilizie in genere (per intenderci quelli che fino allo scorso anno consentivano il recupero del 36% mentre per quest’anno, in via eccezionale nel tentativo di ridare un minimo di slancio al settore edilizio fortemente in crisi, fino a giugno 2013, possono beneficiare di incentivi pari al 50%).

Attenzione però perché non tutti possono beneficiare di tali incentivi ed ovviamente non è possibile per lo stesso lavoro usufruire contemporaneamente degli incentivi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e di quelli sul risparmio energetico: innanzitutto bisogna essere in possesso dei titoli adeguati, bisogna che il nostro edificio abbia particolari requisiti (che nel seguito vedremo più nel dettaglio), ma soprattutto bisogna rispettare determinati parametri fissati dalla normativa: non basta sostituire i nostri infissi con altri maggiormente performanti ma bisogna che questi abbiano una trasmittanza termica inferiore di quella prescritta dalla normativa e variabile a seconda della zona climatica in cui si sta operando (i valori in questione sono tabellati nel DM 11 marzo 2008 e successive modifiche introdotte dal decreto del 6 gennaio 2010) e possono essere facilmente reperiti sul sito dell’Enea. Una volta per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste in ambito energetico (che si differenziano a seconda del tipo di lavori che si decide di affrontare) era necessario produrre un attestato di certificazione energetica (il famoso ACE) che certificasse appunto la classe energetica di appartenenza dell’edificio prima e dopo l’intervento ed i consumi medi annui, registrando l’effettiva miglioria ottenuta con l’intervento oggetto della detrazione; oggi qualora si decida unicamente di sostituire gli infissi in una singola unità immobiliare l’ACE non è più necessario ma vi è una procedura semplificata che analizzeremo nel seguito della trattazione.

Se è pur vero che la sostituzione delle porte interne non può beneficiare del 55%, allo stesso tempo va però sottolineato come invece possano godere del medesimo incentivo tutti quei manufatti che in un certo senso appartengono allo stesso sistema e che con questo concorrono a limitare le dispersioni di calore attraverso il nostro involucro edilizio: ad esempio se insieme agli infissi intendete sostituire anche le tapparelle ed in questo caso anche i cassonetti interni (magari isolandoli, cosa oggi scontata ma fino a pochi anni fa assolutamente inusuale!), oppure gli scuri, le persiane ed i loro vari elementi accessori, queste sono tutte operazioni anch’esse detraibili, a patto che vengano fatte simultaneamente alla sostituzione degli infissi e che questi ultimi ovviamente rispettino i valori di trasmittanza prescritti dalla legge.

A seconda della tipologia d’intervento effettuato e volto a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione la detrazione del 55% è consentita solo fino ad un tetto massimo di spesa: qualora decidiate di optare unicamente per la sostituzione degli infissi potrete detrarre fino a 60.000 euro; mentre se intendete intraprendere una riqualificazione energetica globale, e dunque ad esempio anche isolare le pareti, sostituire l’impianto di riscaldamento o integrarlo con pannelli solari, in tutto potrete detrarre fino a 100.000 euro.

Come già accennato, per poter pensare di usufruire degli incentivi relativi all’efficienza energetica vi sono innanzitutto dei “requisiti essenziali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere”che sono i seguenti:

•       l’immobile deve essere “esistente”, ovvero accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso ed in regola con i pagamenti relativi all’ICI (ora all’IMU) se dovuti; sono dunque esclusi tutti gli interventi di nuova costruzione che non interessino il patrimonio edilizio esistente (anche quelli di recupero abitativo dei sottotetti);

•       l’immobile deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;

•       in caso di demolizione, è ammessa la detrazione fiscale unicamente nei casi in cui si affronti la “fedele ricostruzione”dell’edificio;

·       in caso di ristrutturazione che comporti degli ampliamenti alla volumetria esistente, possano essere ritenute
agevolabili da un punto di vista fiscale unicamente le spese sostenute per le opere che interessano le parti già “esistenti”
.

Vi sono poi una serie di “requisiti tecnici specifici dell’intervento”:

•       i lavorioggetto della detrazione devono configurarsi unicamente come sostituzione di elementi già esistenti (e mai come installazione di nuovi infissi);

•       ciascuno degli infissi sostituiti deve far parte dell’involucro edilizio, ovvero (come già accennato) deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

•       ogni singolo serramento deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in
tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010
.

Infine è bene sottolineare quali siano, o possano essere i soggetti beneficiari di questo tipo di agevolazione, ovvero: le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni); i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono usufruire delle agevolazioni anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, gli inquilini, i comodatari o, per le parti comuni, i singoli condomini; sono ammessi anche alla fruizione della detrazione i familiari o conviventi con il possessore (o detentore) dell’immobile oggetto d’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori incentivabili.

Oggi per accedere alla detrazione del 55% delle spese sostenute per la sostituzione dei serramenti è necessario essere in possesso dei seguenti documenti(da conservare con cura anche dopo aver inoltrato richiesta per la detrazione fiscale al sito dell’Enea):

·      Un’asseverazione che riporti il valore di trasmittanza dei vecchi serramenti(che può essere reperita sulla certificazione del produttore o essere redatta da un tecnico o dal diretto interessato, secondo una stima approssimativa utilizzando l’apposito algoritmo  elaborato dall’Enea e scaricabile dal sito);

·      Un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato(ovvero Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale o ancora Geometra o Perito Edile iscritto al Collegio professionale) che indichi il valore della trasmittanza termica caratteristica dei nuovi infissi installati (verificando che questa rientri nei parametri tabellati) o in alternativa la certificazione rilasciata dal produttore dei serramenti che attesti il rispetto dei requisiti richiesti per la detrazione;

·      Tutte le fatture relative alle spese sostenute, che riportino chiaramente separata la voce
e gli importi relativi al costo della “manodopera” da quelli invece  delle opere vere e proprie;

·      Tutte le ricevute dei bonifici bancari effettuati come acconti e a saldo dei lavori eseguiti, che rechino chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, il numero della fattura, la relativa data di emissione, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;

·      La ricevuta che viene rilasciata una volata effettuata la procedura di registrazione sul sito dell’ENEA(codice CPID), che costituisce la garanzia che la documentazione necessaria per accedere alle detrazioni è stata trasmessa all’ente preposto.

All’ENEA,  esclusivamente attraverso il sito http://bit.ly/finanziariaa,  è necessario poi trasmettere tutta una serie di dati e documenti, tassativamente entro i 90 giorni successivi allafine dei lavori,ovvero:

1)nel caso si tratti di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al
Catasto urbano, tale documentazione consiste nell’Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto autonomamente dal singolo utente;

2)in tutti i casi diversi da quelli da quello sopra indicato (come ad esempio per quegli interventi che riguardano le particondominiali), la documentazione deve essere comprensiva dell’:Attestato di qualificazione energetica (AQE), redatto da un tecnico abilitato, con i dati dicui all’Allegato A al “decreto edifici” e di una scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che invece può ancheessere redatta dal singolo utente.

A meno che i lavori non proseguano oltre il periodo d’imposta, non andrà inviato alcun tipo di documentazione all’Agenzia delle Entrate, alla quale invece andrà data comunicazione del proseguimento dei lavori oltre l’anno qualora questi non termino entro l’anno fiscale in corso.

In quest’ambito abbiamo voluto fornire un quadro generale della questione valevole (salvo diverse e successive disposizioni governative) fino alla fine del mese di giugno del prossimo anno solare (2013); qualora aveste dei dubbi in merito il consiglio è quello di consultare il sito dell’agenzia dell’entrate (http://bit.ly/agenzia-entrate) e quello dell’Enea (http://bit.ly/efficienza-elettrica), nei quali è possibile trovare ulteriori specifiche, risposte a singole problematiche, nonché le ultimissime novità introdotte dal fisco.

Sara Raggi

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